POLITICA ANTIFRODE
Con la presente policy Visolis Fund Trust (“Visolis” o la “Fondo”) definisce la politica di prevenzione delle frodi.
POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLE FRODI
La frode si configura ogni qualvolta un soggetto pone in essere un comportamento doloso volto a creare un proprio vantaggio economico e a sfavorire un soggetto investitore. Si ritiene pertanto che i casi di frode possano derivare dai fattori riportati di seguito, per i quali vengono previsti i seguenti presidi, fermo restando che il Fondo segnalerà all’Autorità Giudiziaria ogni situazione suscettibile di integrare gli estremi di una frode.
Frodi legate al comportamento dell’offerente
Il Fondo ritiene che il maggior rischio di frode derivi dall’eventuale pubblicazione di notizie false o incomplete fornite dai soggetti qualificabili come offerenti (gli “Offerenti”) ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del Regolamento CONSOB Nr. 18592 del 26 giugno 2013. Il Fondo, durante la fase di selezione degli investimenti, opera formali verifiche delle proposte degli offerenti, intese a valutare l’accuratezza, completezza e trasparenza delle informazioni fornite in fase di preparazione degli investimenti al fine della raccolta, avvalendosi eventualmente dell’opera di collaboratori esterni per confermare l’effettiva regolarità dei progetti d’investimento.
Frodi legate alle Transazioni finanziarie
I servizi relativi all’esecuzione degli ordini d’investimento sul fondo e di adesione alle sottoscrizioni di capitale di rischio, saranno gestiti dalla banca depositaria con la quale il fondo ha stipulato un accordo operativo (la “Banca”). Pertanto, in tale ambito trovano applicazione tutti i presidi anti intrusione attuati dalla Banca stessa.
Frodi legate alla pubblicazione del materiale informativo
Il fondo pubblica sul proprio portale (il “Portale”) i propri investimenti solo dopo avere eseguito una attenta valutazione dei progetti d’investimento, del rapporto rischi benefici, del business plan e della liceità degli stessi. Ciò permette al fondo di effettuare un corretto ed esatto controllo sui contenuti dei propri investimenti, verificandone a pieno le reali prospettive di successo, evidenziando in modo dettagliato gli aspetti positivi e negativi dell’investimento. Al contempo sono effettuati i controlli sulla liceità e veridicità dei documenti forniti durante il processo di selezione. Tale verifica consentirà all’investitore di avere un esatto quadro del progetto nel quale investe i propri risparmi, ed evitare nel contempo i rischi di frodi.
POLITICA SUL CONFLITTO D'INTERESSI
Visolis Fund Trust è una società d’investimento di diritto Italiano, che agisce come promotore di investimenti in Italia. Visolis cura gli interessi dei clienti nello svolgimento della sua attività.
Visolis Fund Trust può trovarsi, di volta in volta, esposta a potenziali conflitti d’interesse, dei suoi soci e dipendenti da un lato, e quelli dei suoi clienti dall’altro, e conflitti tra gli interessi dei diversi clienti.
Visolis Fund Trust adotta tutte le misure opportune per individuare ed impedire o gestire i conflitti d’interesse tra i suoi dirigenti e i suoi dipendenti, e qualsiasi persona direttamente o indirettamente ad essa collegata per ragioni di controllo e i suoi clienti e tra i vari clienti, che possono insorgere a livello di fornitura, da parte di Visolis, dei servizi d’investimento e servizi accessori, o dalla combinazione di essi, compresi i casi riconducibili ad incentivi di terzi o a compensi pagati direttamente dalle società d’investimento e altre forme di incentivi.
Visolis Fund Trust ha definito politiche e procedure per individuare, gestire e limitare i conflitti d’interesse che possono insorgere nel corso della sua attività. Ad esempio, meccanismi a livello organizzativo e amministrativo per tutelare gli interessi dei clienti. Un elemento fondamentale di questa politica è che le persone che svolgono diverse attività commerciali che comportano un conflitto d’interessi devono svolgere tali attività indipendentemente le une dalle altre. Tali politiche sono soggette alla supervisione e al riesame continuo da parte del C.d.A. di Visolis Fund Trust e della dirigenza superiore locale.
Se necessario, Visolis Fund Trust mantiene almeno le seguenti procedure da seguire e le seguenti misure da adottare:
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Procedure efficaci per impedire o controllare lo scambio di informazioni tra persone responsabili impegnate in attività che comportano un rischio di conflitto d’interessi, nel caso in cui lo scambio di informazioni possa Ledere gli interessi di uno o più clienti;
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La supervisione separata delle persone responsabili le cui funzioni principali comportano lo svolgimento di attività o la fornitura di servizi per conto o a favore di clienti, i cui interessi possano essere conflittuali o che comunque rappresentino interessi diversi che possano entrare in conflitto;
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L’eliminazione di eventuali collegamenti diretti tra la retribuzione delle persone responsabili impegnate principalmente in un’attività e la retribuzione di, o i redditi prodotti da, altre persone responsabili impegnate principalmente in un’altra attività, dove possano insorgere conflitti d’interesse in relazione a tali attività;
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Misure per impedire o limitare la possibilità che una persona eserciti un’influenza impropria sul modo in cui una persona responsabile svolge servizi o attività d’investimento o accessorie;
In alcuni casi, le procedure e i controlli Visolis Fund Trust possono non essere sufficienti a garantire che un potenziale conflitto d’interessi non danneggi l’interesse di un determinato cliente. Nel caso in cui i meccanismi a livello organizzativo o amministrativo introdotti da Visolis Fund Trust per impedire che conflitti d’interesse possano influire negativamente sugli interessi dei clienti non siano sufficienti a garantire con ragionevole certezza che possano essere prevenuti i rischi che gli interessi dei clienti risultino danneggiati. Visolis Fund Trust , come ultima risorsa, comunica ai clienti la natura generale e/o le origini del conflitto d’interessi e le misure adottate per ridurre i rischi prima di svolgere attività per conto degli stessi.
POLITICA PER LA GESTIONE DEI RECLAMI ( Reclami )
Con la presente policy del fondo definisce i termini e le modalità con le quali i contraenti di Visolis Fund Trust (i “Clienti”), siano essi soggetti qualificabili come offerenti (gli “Offerenti”) ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del Regolamento CONSOB Nr. 18592 del 26 giugno 2013 (il “Regolamento”) oppure come investitori ai sensi del Regolamento (gli “Investitori”), possono far pervenire a Visolis stessa reclami relativi al servizio offerto.
I reclami vanno presentati nell’apposita area del Portale.
Tali reclami dovranno contenere i dati identificativi del reclamante (nome, cognome/denominazione o ragione sociale, residenza o sede) e i recapiti ai quali il reclamante vuole essere ricontattato, nonché i motivi specifici sui quali il reclamo si fonda.
I dati personali dei reclamanti saranno trattati in conformità all’informativa privacy disponibile nell’apposita area del Portale.
Visolis fund si impegna a comunicare al Cliente l’esito del reclamo entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla sua ricezione, sempre che esso contenga tutti gli elementi necessari per la sua valutazione. A tale proposito, Visolis fund si riserva il diritto, entro il medesimo termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, di chiedere chiarimenti circa il contenuto del reclamo. La risposta sarà in tal caso fornita entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dei chiarimenti richiesti.
Le risposte conterranno le motivazioni per le quali Visolis fund ritiene il reclamo fondato oppure non fondato. Nel caso in cui il reclamo venga considerato fondato, Visolis fund comunicherà al Cliente le misure e la tempistica con la quale intende risolvere il problema segnalato dal reclamante e porre rimedio a eventuali danni subiti da quest’ultimo. Nel caso in cui il reclamo venga ritenuto infondato, Visolis fund fornirà al reclamante, oltre alle ragioni alla base della propria decisione, le indicazioni necessarie per adire, ove lo ritenga opportuno, i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Fatte salve le specifiche previsioni relative alla risoluzione delle controversie contenute nel materiale informativo presente nel portale applicabili agli Investitori ed agli Offerenti, ove richiesto dal Reclamante su base volontaria e non obbligatoria, potrà trovare applicazione il procedimento di fronte all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dal regolamento CONSOB n. 19602/2016. Maggiori informazioni sul procedimento di fronte all’ACF sono disponibili all’indirizzo: http://www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie.